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Finanziaria 2008: Soppressione della Cassa di previdenza, impianti sportivi Stampa E-mail
mercoledì 23 gennaio 2008
Art. 28, commi 1, 2 e 3 - Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi
1. L'Ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (Sportass), riconosciuto Ente
morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato Ente pubblico necessario, ai sensi dell’art. 3
della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è
soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto Nazionale della Previdenza
sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il
Fondo dei medaglisti olimpici, e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in
servizio alle dipendenze della Sportass è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino
all’emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la
gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il
trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture
dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni
assicurative stipulate dall’Ente sono risolte di diritto.
3. Con successivi decreti, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge,
dei Ministri delle Politiche giovanili e delle Attività Sportive e del Lavoro e della Previdenza Sociale, di
concerto con i Ministri per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dell'Economia e
delle Finanze, sentiti gli Enti destinatari e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite le
organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili
e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell’ente e
alla successione da parte dell’INPS e dell’INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici.
A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e
11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della Sportass sono assegnati,
altresì, all'Istituto per il Credito Sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato
dallo stesso Istituto nei confronti della Sportass, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1,
comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 28, Comma 4 - Disposizioni sul credito per l’impiantistica sportiva
4. Per agevolare il credito per l’impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario
previsto dall’art. 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto
a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli
impianti, è assegnato all’Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l’anno 2007. Il
contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito
 
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